Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende, estendendola, una analoga iniziativa presentata al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1122) dai senatori Berselli, Salvi ed altri. La proposta segue l'articolato lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici, comunicazione del Senato della Repubblica, nel corso della XIV legislatura, su alcuni progetti di legge di modifica del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, miranti al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici nonché alla disciplina della circolazione delle autocaravan. Rilevata la necessità di trovare una soluzione condivisa alla questione del riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici e alla individuazione dei criteri per la classificazione di questi veicoli, la Commissione decise di svolgere, nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, l'esame di tali problematiche. Il comitato esaminò altresì i temi della limitazione alla sosta ed al traffico urbano per le autocaravan, nonché quelli delle agevolazioni per i portatori di handicap che di tali mezzi di trasporto si avvalgono. Fu quindi elaborato un testo unificato che sintetizzava i diversi contenuti degli atti Senato nn. 826, 2363, 2575 e 2963. A tale testo seguirono numerose proposte emendative presentate da parte di tutti i Gruppi parlamentari, sulle quali fu svolto un lavoro di sintesi che consentì

 

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l'approvazione di un progetto di legge che non fu poi esaminato dall'Assemblea a causa della fine della legislatura.
      La presente proposta di legge, nel riprendere quel testo, declina in modo puntuale gli aspetti storici, culturali e di costume connessi alle epoche di produzione e di utilizzo dei veicoli d'epoca. Infatti, tale forma di interesse, oltre ad alimentare una crescente economia connessa all'esercizio e alla manutenzione degli stessi, è meritevole di luoghi e momenti di diffusione e di sensibilizzazione, nell'esigenza di fermare la memoria su fatti ed avvenimenti che hanno rappresentato una tappa significativa del percorso di crescita della nostra società. Se si aggiunge la considerazione che la passione per i veicoli d'epoca non costituisce più un fenomeno elitario, vedendo coinvolte crescenti fasce di popolazione, è di tutta evidenza come il rilievo sociale e l'indotto economico del fenomeno, nonché gli aspetti storici e culturali, sono rilevanti al punto da spiegare l'istituzione del Museo nazionale e della Giornata dei veicoli storici.
      L'articolo 1 reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico, prevedendo taluni parametri per la loro costituzione: un numero minimo di venti club o scuderie associate; che operino da non meno di tre anni in almeno sei regioni e con un numero di soci non inferiore a trenta per ogni club; che siano riconosciute dalla Fédération Internationale Véhicles Anciens (FIVA). Secondo le nuove norme, le associazioni conservano i registri relativi alle caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati, mentre presso il Ministero dei trasporti è istituito un apposito registro al quale le associazioni riconosciute sono iscritte.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 9 del nuovo codice della strada in materia di competizioni motoristiche alle quali prendono parte veicoli storici, prevedendo che non rientrano tra le gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico nelle quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chilometri orari.
      L'articolo 3 modifica, tra l'altro, l'articolo 47 del nuovo codice della strada introducendo espressamente le categorie dei veicoli di interesse storico e dei veicoli d'epoca.
      L'articolo 4 prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada a seguito della previsione contenuta all'articolo 3 e introduce altre modifiche allo stesso articolo 60, disponendo che sono veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con venti anni ed una potenza superiore a 50 chilowatt, che siano certificati dalle associazioni previste dall'articolo 1.
      L'articolo 5 introduce l'articolo 60-bis, che disciplina le autovetture ed i motoveicoli da competizione su strada, e l'articolo 60-ter, relativo al cosiddetto tuning, cioè alle modifiche che è possibile operare su autovetture e motoveicoli.
      L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disponendo, tra l'altro, che l'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità civile.
      L'articolo 7 disciplina la revisione quadriennale dei veicoli di interesse storico e di quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici.
      L'articolo 8 inserisce i velocipedi tra i veicoli che, secondo quanto disposto dall'articolo 85 del nuovo codice della strada, possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 93 del nuovo codice della strada, prevedendo che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione della necessaria documentazione attestante le caratteristiche tecniche, rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni riconosciute dalla legge.
      L'articolo 10 prevede che i veicoli di interesse storico siano muniti di una targa supplementare contraddistinta dalla lettera «H» (historicum).
 

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      L'articolo 11 reca le definizioni di area di sosta e di area di sosta attrezzata per autocaravan, modificando così l'articolo 3 del nuovo codice della strada.
      L'articolo 12 modifica la definizione di autocaravan, mentre l'articolo 13 introduce una tolleranza del 15 per cento riferita al peso massimo delle autocaravan e dei veicoli adibiti al trasporto discontinuo di animali, che è possibile condurre con la patente «B».
      Gli articoli 14 e 15, con norme di particolare rilevanza sociale, introducono previsioni di favore a beneficio delle persone diversamente abili. Segnatamente, l'articolo 14 qualifica le autocaravan come mezzo privilegiato di trasporto per i soggetti portatori di handicap; quindi dispone agevolazioni fiscali per i disabili proprietari delle autocaravan o per quelli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del mezzo. L'articolo 15 prevede disposizioni rivolte alle amministrazioni comunali ai fini della regolamentazione delle aree di sosta e dei parcheggi riservati alle autocaravan ed ai soggetti portatori di handicap.
      L'articolo 16 modifica l'articolo 182 del nuovo codice della strada, prevedendo che i velocipedi possano svolgere servizio pubblico di taxi.
      Con l'articolo 17 si prevede una tassazione agevolata per i veicoli d'interesse storico e una tassa ridotta per il trasferimento dei medesimi.
      L'articolo 18 prevede una norma di favore per i proprietari degli autoveicoli che risultano iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si prevede che siano applicate le condizioni più favorevoli.
      Il crescente interesse verso i mezzi storici come momento di recupero della cultura e del patrimonio di conoscenze e delle manualità delle epoche di produzione è il fondamento degli articoli 19 e 20. In particolare, l'articolo 19 prevede la istituzione del Museo nazionale dei veicoli storici, con sede in Roma, con la funzione di raccogliere i veicoli e le testimonianze di valore storico e culturale connesse alla loro produzione e al loro utilizzo nelle varie epoche. Fermare la memoria sui veicoli storici in un spazio dedicato significa raccontare fasi significative della storia e del costume italiani e no, e, in prospettiva, contribuire a sviluppare le sensibilità necessarie a recuperare le manualità utili allo sviluppo della fiorente economia legata all'esercizio di questi mezzi. Proprio sul versante economico è interessante una recente ricerca svolta dalla FIVA in undici Paesi europei, tra i quali l'Italia, che evidenzia come il movimento legato ai veicoli storici pesa annualmente sull'economia dell'Unione europea per 16 miliardi di euro, con esportazioni per 3 miliardi di euro e un indotto occupazionale di circa 55.000 unità.
      L'articolo 20, invece, istituisce la Giornata dei veicoli storici che cade annualmente il 25 luglio, giorno in cui si celebra San Cristoforo, il santo protettore degli autisti e dei viaggiatori. Una rievocazione dal valore anche sociale, perché consentirà la condivisione da parte dell'intera comunità nazionale della passione per i veicoli come fenomeno prima storico, quindi culturale e di costume; contribuendo, in tal modo, al superamento del principio che il possesso, se non il semplice interesse per le auto d'epoca, è un fatto riservato a pochi eletti. A dimostrazione di questo milita la ricerca svolta dalla FIVA, secondo la quale circa un terzo dei proprietari di veicoli storici ha un reddito annuo inferiore a 30.000 euro e nella maggior parte dei casi i loro veicoli storici hanno un valore inferiore a 15.000 euro.
      L'articolo 21 dispone, infine, la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla legge.
 

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